Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè

(Adnkronos) – Dall’incremento dell’Ires per le banche al taglio Irpef per i redditi fino a 55mila euro, passando per le misure per i giovani e le famiglie, sono 157 gli articoli del testo della manovra, bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi autorizzato la presentazione alle Camere del ddl Bilancio. 

 

Arriva il salvadanaio per i neonati. Nel testo si prevede infatti che, per “promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita”, dal 1 gennaio 2027 venga istituito, con contabilità separata, presso l’Inps, il Fondo ‘Valore nuovi nati’, per i nati dal 2027 in poi. Entro tre mesi dalla nascita, l’Istituto “costituisce una posizione individuale nell’ambito del fondo, intestata al minore, con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale”. Al finanziamento della posizione possono contribuire, con versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 

 

Cambia la disciplina della rivalutazione automatica delle pensioni: si torna ai sei scaglioni e al meccanismo degli importi complessivi. La rivalutazione al 100% spettano ai trattamenti pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, poi cala. Sono tuttavia previsti “meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie”. La disposizione “è diretta a rideterminare per l’anno 2027 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l’applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nell’anno 2023”, si spiega nella relazione tecnica, che sottolinea come, dalla disposizione, derivino “effetti positivi strutturali per la finanza pubblica”. 

In particolare, per i trattamenti superiori e con riferimento all’importo complessivo, la rivalutazione viene invece riconosciuta all’85 per cento per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps; al 53 per cento per quelli superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo; al 47 per cento per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo; al 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo; nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps. 

 

Aumento di 3 punti percentuali dell’addizionale Ires per il settore finanziario. “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo”, l’addizionale Ires “è incrementata di 3 punti percentuali”. Sono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e gli Istituti di moneta elettronica iscritti nell’albo Imel. Anche per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, per i due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2026, si prevede un’addizionale Ires di 3 punti percentuali. 

 

Previsto quindi l’aumento decrescente dell’Irap per le società energetiche. “Per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività” estrattive, di fornitura di energia e trasporto e magazzinaggio, l’Irap sale “di 5 punti percentuali per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; di 3 punti percentuali per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 e per il successivo”. È fatto inoltre divieto di “traslare, direttamente o indirettamente, sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l’incremento di commissioni e altri oneri, il maggior carico fiscale derivante dall’applicazione delle medesime disposizioni”. 

 

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato “è incrementato di 2.365 milioni di euro per l’anno 2027, 2.352 milioni di euro per l’anno 2028 e di 2.399 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”. Lo prevede il Titolo V ‘Misure in materia di sanità’, all’articolo 69, del testo bollinato della legge di bilancio. Un quota dell’incremento, parti a “500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, è destinata all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno”. Sono previsti “100 milioni di euro per l’anno 2027 all’ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile”. 

Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, “sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal primo gennaio 2027, di 380 milioni di euro complessivi, di cui 114 milioni di euro per la dirigenza medica e 266 milioni di euro per il personale del comparto sanità” per la definizione della specifica indennità. 

All’interno dell’incremento del fabbisogno sanitario, “una quota di 138 milioni nell’anno 2027, di 236 milioni nell’anno 2028 e di 273 milioni nell’anno 2029 rientra nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell’inflazione”. 

 

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